Ancora una volta la Suprema Corte, in tema di equa riparazione ex Lege Pinto, chiamata a pronunciarsi incidentalmente sulla questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 89 del 2001), secondo la quale, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, dichiara l’eccezione manifestamente infondata.
Con la sentenza n. 10415 del 6 maggio 2009 (Sezione Prima Civile, Presidente M. Adamo, L. Salvato), per la prima volta, però, la Corte, esplicitamente, si pronuncia sulla eccepita violazione dell’art. 117, primo comma Cost., in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.