L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo legge.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (3^ sezione civile), con la sentenza n. 6243 del 27 marzo 2015.