Se il quesito di diritto introdotto dall’art. 366 bis c.p.c. si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di dare alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo è inammissibile, non potendo il quesito essere desunto o integrato dal motivo.
Il principio è stato sancito dalle Sezione Unite della Suprema Corte con la sentenza 11 marzo 2008 n. 6420.