Può considerarsi ormai indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, quello secondo il quale la stessa non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone. [Leggi di più…]
La citazione e il codice fiscale dell’avvocato
Il Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24, modificando l’art. 163 c.p.c., ha introdotto l’obbligo di indicare nell’atto di citazione il codice fiscale, oltre che dell’attore e del convenuto, anche “delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono”.
La modifica legislativa è stata da molti interpretata come introduttiva dell’obbligo per l’avvocato di indicare il proprio codice fiscale. Per giunta, a pena di nullità (ex art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 163, 3° comma, n. 2). In realtà, per persone che rappresentano o assistono le parti in giudizio devono intendersi coloro che agiscono, in virtù di specifiche disposizioni normative, quali rappresentanti sostanziali della parte (si pensi al caso in cui quest’ultima sia soggetto incapace), e, non certo, i difensori.
Vero è che la stessa legge ha modificato anche l’art. 125 c.p.c., prevedendo espressamente l’indicazione del codice fiscale del difensore negli atti ivi elencati (citazione, ricorso, controricorso, precetto). Tuttavia, alcuna nullità è espressamente sancita in ipotesi di omissione.
Gioacchino Celotti