Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate siano sentiti solo se compaiono. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (seconda sezione penale, Pres. Esposito, Relatore Casucci), con la sentenza 16 aprile – 17 maggio 2010 n. 18613.