Danni da fatto illecito costituente reato: minacce semplici, lesioni non gravi. La persona offesa sporge formale querela ma i tempi lunghi della giustizia penale, quella minore, finiscono per scoraggiarla. Già, perché esiste per la giustizia penale una serie cadetta, che si barcamena tra le disfunzioni della macchina giudiziaria e, infine, affonda nell’oblio. Sta di fatto che la nostra P.O. decide di divenire attrice, confidando (forse, sperando) nei tempi migliori della giustizia civile: quella del Giudice di Pace, la scommessa dell’ultimo legislatore. [Leggi di più…]
La citazione e il codice fiscale dell’avvocato
Il Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24, modificando l’art. 163 c.p.c., ha introdotto l’obbligo di indicare nell’atto di citazione il codice fiscale, oltre che dell’attore e del convenuto, anche “delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono”.
La modifica legislativa è stata da molti interpretata come introduttiva dell’obbligo per l’avvocato di indicare il proprio codice fiscale. Per giunta, a pena di nullità (ex art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 163, 3° comma, n. 2). In realtà, per persone che rappresentano o assistono le parti in giudizio devono intendersi coloro che agiscono, in virtù di specifiche disposizioni normative, quali rappresentanti sostanziali della parte (si pensi al caso in cui quest’ultima sia soggetto incapace), e, non certo, i difensori.
Vero è che la stessa legge ha modificato anche l’art. 125 c.p.c., prevedendo espressamente l’indicazione del codice fiscale del difensore negli atti ivi elencati (citazione, ricorso, controricorso, precetto). Tuttavia, alcuna nullità è espressamente sancita in ipotesi di omissione.
Gioacchino Celotti
Querela o citazione?
Non è infrequente osservare nella pratica un uso inappropriato o distorto di termini o concetti giuridici. Non sorprende che ad inciampare nel rischio di disinvolte definizioni di istituti del diritto civile o penale sia l’uomo della strada o una qualunque persona, pur discretamente istruita ma a digiuno di specifiche competenze o cognizioni legali. Desta invece qualche perplessità il fatto che a tanta approssimazione non sfuggano le firme più celebri del nostro giornalismo, come pure gli esponenti più autorevoli della politica. Agli uni e agli altri occorrerà prima o poi illustrare le differenze, per esempio, tra una querela e un atto di citazione. Così, per la precisione.