A proposito delle prossime giornate di astensione, l’altro giorno un collega faceva notare, utilizzando un’immagine suggestiva, che la nostra è l’unica categoria di “lavoratori” a dover “timbrare il cartellino” per poter esercitare il proprio “sacrosanto diritto di sciopero”. Si riferiva all’onere di dichiarare a verbale, e, dunque, materialmente presenti in udienza, la volontà di aderire all’astensione. In realtà, l’applicazione alla classe forense delle categorie concettuali proprie delle dinamiche sindacali appare quantomeno discutibile. Ma, comunque, un modo alternativo per manifestare validamente la propria volontà adesiva, senza necessariamente vedersi costretti a presenziare all’udienza, esiste ed è contemplata dall’art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, rubricato Effetti dell’astensione:
1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche’ non obbligatoria, affinche’ sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreche’ agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.
Trattasi pur sempre di adempimenti da porre in essere, ma, almeno, il collega eviterà di timbrare il suo cartellino…