Con istanza dell’8 settembre 2011, il consigliere comunale di minoranza del Comune di Ischia, Davide Conte, chiede all’E.V.I. S.p.A. in liquidazione, società che gestisce il settore idrico integrato per l’isola di Ischia, il cui capitale sociale è detenuto per l’80% dai comuni ischitani e per il 20% dal comune di Procida, di poter accedere “all’elenco dettagliato dei debitori di codesta società, nonché conoscere quali azioni di recupero siano state intraprese per il recupero di tali crediti”. La società, richiamando le conclusioni cui era pervenuto il legale incaricato di esprimere sulla questione un parere pro-veritate, dichiara la richiesta non accoglibile. Il consigliere comunale ricorre al T.A.R.; la società difende in giudizio il proprio operato e, in tale sede, integra la motivazione del diniego con ulteriori argomenti ostativi all’accesso, per la prima volta opposti al ricorrente in sede processuale. Con sentenza n. 1297 del 7 – 16 marzo 2012, il T.A.R. Campania – Napoli, 6^ sezione, respinge il ricorso.
Dopo aver chiarito che alcun dubbio sussiste sull’assoggettamento di EVI – società che gestice un pubblico servizio e, per di più, interamente partecipata dalla mano pubblica – agli obblighi imposti in tema di accesso dalla legge, i Giudici amministrativi passano in rassegna le singole ragioni poste in sede amministrativa a sostegno del diniego, per evidenziarne la totale infondatezza (così, in particolare, per l’asserito ostacolo derivante dal diritto di riservatezza vantato dai soggetti morosi) e, pur sottolineando le peculiarità dell’istituto del diritto di accesso riconosciuto al consigliere comunale e la diversità di ratio rispetto a quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, considera tuttavia decisivo – ai fini del rigetto del ricorso – l’argomento nuovo (e come tale ammissibile solo in ragione della peculiarità dell’istituto sostanziale e processuale dell’accesso) fatto valere dalla difesa della società resistente: l’inesistenza di elenchi cartacei e la conseguente necessità di ricerca (e stampa) delle singole posizioni debitorie. L’accesso – ha concluso il Tribunale napoletano – non può presupporre la necessità di attività di ricerca e di elaborazione dei dati e, di conseguenza, il ricorso non può essere accolto “non potendo essere ordinato ad EVI di porre in essere la complessa e laboriosa attività necessaria a soddisfare la richiesta del consigliere comunale”.