Con ordinanza n. 110 depositata il 9 aprile 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, mentre ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal medesimo Giudice rimettente.