Con ordinanza n. 110 depositata il 9 aprile 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, mentre ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal medesimo Giudice rimettente.
Caso Englaro, le motivazioni della Corte costituzionale
La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 21748 del 4-16 ottobre 2007 aveva affermato il principio di diritto della concedibilità dell’autorizzazione ad interrompere il trattamento vitale di un malato in stato vegetativo permanente (alimentazione con sondino nasogastrico): a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche sia pur flebile recupero della coscienza e di un ritorno alla percezione del mondo esterno; b) sempre che tale istanza sia espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.
La Corte di Appello di Milano, Sez. 1. civile, quale giudice del rinvio, con decreto del 25 giugno 2008, nell’ambito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 88/2008, aveva poi richiamate, condivise e rese operative le determinazioni di cui alla predetta sentenza della Corte di cassazione.
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica hanno sollevato dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato: stante la lacuna normativa in materia, i giudici avrebbero colmato il vuoto assunto a presupposto delle proprie pronunce mediante un’attività che assume sostanzialmente i connotati di vera e propria attività di produzione normativa.
Con l’ordinanza n. 334 depositata l’8.10.2008, la Corte costituzionale ha dichiarato i ricorsi inammissibili.