Risponde del danno da gita rovinata l’armatore che, nonostante le avverse previsioni metereologiche, decida di compiere la programmata escursione marittima e sia, successivamente alla partenza, costretto a modificare il programma di viaggio, cancellando una tappa e rientrando comunque con ritardo, a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine.
Lo ha stabilito con la sentenza n. 2133/08 del 30 maggio – 7 luglio 2008 il Giudice di Pace di Ischia, dott. Sommonte, il quale ha altresì condannato l’impresa convenuta a rimborsare all’attrice il ticket di viaggio.