Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott. Caccese, pronunciandosi in grado di appello* su una domanda risarcitoria formulata da un utente privato che aveva lamentato la interruzione della linea per la durata di 19 giorni consecutivi.
[Leggi di più…]Responsabilità sanitaria e danno da intervento inutile
In tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all’omissione da parte della struttura sanitaria dell’esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell’intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l’esito positivo, nonché dell’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione. Essa, per il fatto che l’intervento si è concretato un una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno-evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.
Il principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, III Sezione civile, con la sentenza 19 maggio 2017, n. 12597.
Genitore naturale e illecito endofamiliare
La violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche nell’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 cod. civ.
In particolare, il disinteresse dimostrato verso il figlio dal genitore naturale, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento.
Né la pronuncia di riconoscimento della paternità naturale o la proposizione della relativa domanda costituiscono presupposti della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione, in quanto l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio sorge con la nascita del medesimo.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore P. Campanile), con la sentenza n. 5652 del 10 aprile 2012.
Equa riparazione e danno non patrimoniale
Con sentenza n. 21840 del 21 ottobre 2009, la Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Salvato) è ritornata sul criterio di quantificazione del danno non patrimoniale, precisando e modificando quanto aveva affermato con la sentenza n. 16086 del 2009; in particolare ha confermato che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, ma ha aggiunto che tale cifra debba valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e debba, invece, essere non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno.