Il ricorso cautelare contro il trasferimento o altri atti del datore di lavoro (compreso il licenziamento) è idoneo a impedire, se proposto nel prescritto termine di 180 giorni, la decadenza prevista dall’articolo 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, al pari del ricorso ordinario e della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 212 depositata oggi (relatore il giudice Giovanni Amoroso), accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione lavoro del Tribunale di Catania.
Impugnazione di licenziamento: tempestiva se spedita entro i 60 giorni
L’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato.
In base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti.
Il principio di diritto è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 14 aprile 2010 n. 8830.
Impugnativa licenziamento, rileva la spedizione
L’impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all’ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 4 settembre 2008, n. 22287.