Rimessa dalla 2^ Sezione civile alla Sezioni Unite la questione, ritenuta di particolare importanza, se il verbale di accertamento di un’infrazione al codice della strada, cui consegua la decurtazione dei punti sulla patente, possa dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto, ovvero se tale impugnazione sia inammissibile, in quanto detto verbale contiene non un provvedimento irrogativo di sanziona amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento, essendo la decurtazione dei punti dalla patente irrogata ai sensi dell’art. 126-bis del codice della strada, dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, quale atto vincolato all’esito della segnalazione conseguente alla definitività della contestazione relativa all’infrazione che la comporta, la Corte di Cassazione (SS.UU. civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti, sentenza 13 marzo 2012, n. 3936 ), fatta una esaustiva ricognizione del quadro giurisprudenziale e non condividendo la conclusione sostenuta dall’indirizzo finora maggioritario, si pronuncia per la ammissibilità della impugnazione immediata, stabilendo che:
l’autore di un’infrazione al Codice della Strada, destinatario del preannuncio della prevista sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, di cui va fatta menzione nel verbale di accertamento, può proporre opposizione immediata dinnanzi al giudice di pace per i vizi afferenti a tale sanzione, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.