La Corte di Cassazione viene chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla natura dell’ordine di demolizione impartito dal Giudice penale e sulla correlata questione della assoggettabilità dello stesso a prescrizione. Pronunciandosi sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli e in accoglimento dello stesso, ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice Monocratico presso lo stesso Tribunale aveva revocato tale ordine (sul rilievo che l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato nel capo d’imputazione aveva fatto venir meno tutti gli effetti riconducibili alla condanna, ivi compresa l’ingiunzione di demolizione), richiamando precedenti in materia della stessa Sezione e ribadendo, tra l’altro, la piena compatibilità dell’ordine così impartito con le norme CEDU.
Abuso edilizio e tutela dell’affidamento
In materia di repressione degli illeciti edilizi, deve considerarsi ormai consolidato il principio secondo cui l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, ma deve intendersi fatta salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale la giurisprudenza ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (tra le più recenti, cfr. T.A.R. Napoli sez. II 22/11/2013, n. 5317, Consiglio di Stato sez. V, 15/07/2013 n. 3847). [Leggi di più…]
Demolizione tardiva, richiesta una congrua motivazione
A distanza di oltre 15 anni dal sopralluogo dei tecnici comunali, mi è stata notificata dal Comune un’ordinanza di demolizione di un piccolo manufatto che avevo costruito per ampliare la mia abitazione. Mi chiedo se non vi siano dei tempi da rispettare e se il Comune possa ricordarsi di abusi (ammesso che il mio possa essere definito tale) commessi così a distanza di tempo. Non vanno in prescrizione? (M.C. via e-mail)
No, non vanno in “prescrizione”. Per giurisprudenza consolidata, però, l’adozione di un provvedimento repressivo in materia edilizia, che giunga a distanza di tempo ragguardevole dalla commissione del presunto abuso, richiede una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l’esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 883). Il primcipio è stato affermato di recente anche dal T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV – 05/05/2009, n. 2357.
E’ bene aggiungere che, in ogni caso, per ottenere l’annullamento dell’atto illegittimo, sarà necessario ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalla legge.