La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa sussiste in ipotesi di omesso controllo, sia preventivo che “ex post”, sui contenuti degli articoli da pubblicare, tale da impedire la commissione di fatti lesivi dell’altrui reputazione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, Presidente M. M. Chiarini, Relatore L. Rubino) con la sentenza 12 maggio 2014, n. 10252.