Con la sentenza 27 maggio 2009, n. 3214, la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro, in linea con l’orientamento della Suprema Corte che definisce “ormai consolidato“, afferma che il diritto (soggettivo) alla riassunzione spetta al lavoratore licenziato non solo nel caso di licenziamento collettivo ma altresì nelle ipotesi di licenziamenti plurimi individuali.
La Corte di Cassazione, aggiunge il collegio napoletano, nel richiamare di recente il consolidarsi in sede di legittimità dell’orientamento che ammette la configurabilità di un diritto soggettivo alla precedenza nella assunzione in presenza dei presupposti dalla stessa norma previsti, ha ribadito che tale diritto si estingue con lo spirare del termine di un anno (ora, sei mesi, per effetto della modifica introdotta dal D.lgs. 297/2002) dalla cessazione del rapporto ed è invece tutelato laddove il datore decida di procedere alle nuove assunzioni entro il predetto termine, dovendosi attribuire rilievo alla decisione organizzativa datoriale, esternata di norma con la richiesta di avviamento (Cass. 14293/2002 in motivazione). In tale occasione – prosegue la Corte di Appello di Napoli – il Supremo Collegio ha aggiunto ancora che il diritto in esame, pur non essendo configurabile esclusivamente in presenza di decisioni di assumere a tempo pieno e indeterminato, postula l’ulteriore condizione che si tratti di assunzioni decise nella “stessa qualifica”, quando cioè vi sia una sostanziale coincidenza tra la professionalità di cui l’azienda abbisogna e quella posseduta dai lavoratori con diritto di precedenza, senza che occorra altresì l’identità dei livelli di inquadramento formale. Peraltro, alcune forme di lavoro c.d. flessibile non potrebbero essere impiegate per offrire lavoro agli aventi diritto (come nel caso dei contratti di formazione e lavoro ovvero dei contratti di lavoro interinale, che presuppongono l’intercorrenza del rapporto con un diverso soggetto). Poiché, peraltro, il diritto di precedenza non è tutelabile ex art. 2932 c.c. alla sua violazione non può che scaturire il diritto al risarcimento del danno (Cass. 4008/1997). Una volta che il lavoratore creditore abbia dimostrato l’esistenza dei presupposti per la tutela, competerà al datore di lavoro la prova della assoluta inevitabilità della scelta ovvero della impossibilità di procedere alla stipula dei contratti con gli ex dipendenti nel riparto dell’onere probatorio posto dall’art. 1218 c.c.
Nella specie, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del primo giudice che aveva ritenuto non fornita dal lavoratore la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, nulla avendo sul punto dedotto nel ricorso introduttivo e neppure allegato che siano state effettuate assunzioni, nella stagione successiva, nella stessa qualifica di appartenenza.