Per disporre la distrazione delle spese di giudizio è sufficiente che il procuratore della parte vittoriosa dichiari di avere anticipato le spese di di non aver riscosso gli onorari, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 21070/09 del 7 luglio – 1° ottobre 2009, la quale ha altresì ribadito, citando un precedente della stessa Corte (Cass., 25 febbraio 2002, n. 2736) che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese del difensore non è un errore materiale della sentenza emendabile con un provvedimento di rettificazione, ma un vizio della pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 93 c.p.c., suscettibile d’impugnazione avanti al giudice di grado superiore.