Decidendo una questione di massima ritenuta di particolare importanza, sulla definizione, la portata applicativa e la parametrazione del danno risarcibile ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 165 del 2001, e risolvendo un contrasto giurisprudenziale registrato sui criteri di liquidazione da adottare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, affermano il seguente principio di diritto:
Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da determinato a indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad una indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.