Nell’ambito di una procedura fallimentare, il Giudice delegato rigetta la domanda di ammissione al passivo presentata da una società creditrice affermando che, essendo il titolo posto a base della domanda costituito da un decreto ingiuntivo la cui declaratoria di esecutorietà era anteriore al fallimento, la definitività del titolo non potesse essere opposta al fallimento. Propone opposizione ex art. 98 L.F. la società non ammessa deducendo che, in realtà, il decreto ingiuntivo aveva acquistato autorità di cosa giudicata, per effetto del decorso dei termini ed in mancanza di opposizione, prima della dichiarazione di fallimento, a nulla rilevando la data (in effetti, successiva) di apposizione del visto di esecutorietà.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione fallimentare, con decreto dell’8 /10 aprile 2009, accoglie l’opposizione affermando il principio secondo cui, per l’ammissione al passivo di un credito fondato su un decreto ingiuntivo non opposto nei termini (con scadenza di detti termini in data anteriore alla dichiarazione di fallimento) non è necessario che anche il decreto di esecutorietà sia intervenuto in data anteriore al fallimento, in quanto, anche a voler riconoscere a tale ultimo decreto efficacia costitutiva dell’effetto di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo, non può dubitarsi della efficacia retroattiva dello stesso.