Con la sentenza n. 38834, depositata il 15 ottobre 2008, le Sezioni Unite hanno affermato che la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall’art. 240, comma 2, n. 1, cod. pen., non può essere disposta nel caso di estinzione del reato stesso. E, tuttavia, auspicano un intervento legislativo richiamando il monito di una autorevole dottrina, lontana nel tempo ma presente nell’insegnamento, secondo la quale è antigiuridico e immorale che il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch’egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente criminoso.