Nel caso in cui, nel termine di cinque anni dalla precedente sentenza di patteggiamento, l’imputato commetta un nuovo delitto, costituente oggetto di una seconda sentenza di patteggiamento e dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., resta comunque preclusa la dichiarazione di estinzione del reato di cui alla prima sentenza.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. Piraccini), con la sentenza n. 40938 del 30 settembre 2009 – depositata il 26 ottobre 2009.