Con una recente pronuncia, il Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, prendendo le mosse dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 25 novembre 2013, n. 26283), ribadisce il proprio orientamento (peraltro, in contrasto con quello della stessa Corte di appello napoletana) in merito alla non assoggettabilità a fallimento delle società cc.dd. in house providing.
Posta certificata nelle procedure concorsuali, prime applicazioni
Tra le novità più rilevanti introdotte dal c.d. decreto sviluppo bis (D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012), vi è quella riguardante le modalità di comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali, e, in particolare, l’obbligo di presentare le domande di ammissione al passivo esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di P.E.C. del curatore. La nuova disciplina si applica dal 19 dicembre 2012 a tutti i nuovi fallimenti nonché a quelli già pendenti a tale data nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori l’avviso di cui all’art. 92 l.f. [Leggi di più…]
Fallimento e società in liquidazione
Quando la società è in liquidazione, ossia quando l’impresa non si propone di restare sul mercato, ma ha come unico suo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo tra i soci, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento delle condizioni richieste per l’applicazione dell’art. 5 legge fallimentare, non può essere rivolta a stimare, in una prospettiva di continuazione dell’attività sociale, l’attitudine dell’impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria a far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale, ma deve essere diretta, invece, ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. [Leggi di più…]
Decreto ingiuntivo ed opponibilità al fallimento
Nell’ambito di una procedura fallimentare, il Giudice delegato rigetta la domanda di ammissione al passivo presentata da una società creditrice affermando che, essendo il titolo posto a base della domanda costituito da un decreto ingiuntivo la cui declaratoria di esecutorietà era anteriore al fallimento, la definitività del titolo non potesse essere opposta al fallimento. Propone opposizione ex art. 98 L.F. la società non ammessa deducendo che, in realtà, il decreto ingiuntivo aveva acquistato autorità di cosa giudicata, per effetto del decorso dei termini ed in mancanza di opposizione, prima della dichiarazione di fallimento, a nulla rilevando la data (in effetti, successiva) di apposizione del visto di esecutorietà.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione fallimentare, con decreto dell’8 /10 aprile 2009, accoglie l’opposizione affermando il principio secondo cui, per l’ammissione al passivo di un credito fondato su un decreto ingiuntivo non opposto nei termini (con scadenza di detti termini in data anteriore alla dichiarazione di fallimento) non è necessario che anche il decreto di esecutorietà sia intervenuto in data anteriore al fallimento, in quanto, anche a voler riconoscere a tale ultimo decreto efficacia costitutiva dell’effetto di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo, non può dubitarsi della efficacia retroattiva dello stesso.
Sottratta per errore la corrispondenza all’omonimo del fallito, le poste condannate a risarcire il danno
Da mesi il postino non consegnava la corrispondenza al signor G.G. di Ischia, ignaro questi del fatto che nome e cognome gli stessero giocando un brutto tiro. Per disposizione del Tribunale, infatti, tutta la corrispondenza diretta ad un imprenditore fallito, suo omonimo parente, veniva trasmessa al curatore del fallimento, come previsto dalla normativa all’epoca vigente. Senza andare troppo per il sottile, l’ufficio postale addetto al recapito, pensando solo di osservare quella severa disposizione, aveva preso a dirottare anche la corrispondenza del nostro G.G., del tutto estraneo alle vicende fallimentari, perseverando nella condotta anche dopo le rimostranze del diretto interessato. Intanto, però, si era diffusa nel paese la voce che fallito fosse proprio quest’ultimo, cui non restava che far valere le proprie ragioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria.
Con sentenza n. 198/08 del 23 maggio 2008, il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, in persona del Giudice Unico dott. Corrado D’Ambrosio, ha dichiarato “la responsabilità delle Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e del Responsabile dell’Ufficio Postale (…), nella illecita sottrazione e/o apertura della corrispondenza indirizzata all’attore…, ed ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall’attore, in conseguenza della condotta illecita di cui sopra e della diffusione di false notizie sul fallimento dell’istante medesimo, mediante pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dal giorno della domanda fino all’effettivo soddisfo”, nonché al pagamento delle spese processuali.