Con l’ordinanza n. 14831 del 2008, le SS.UU. della Corte di Cassazione avevano già risolto la dibattuta questione della giurisdizione in materia di fermo amministrativo. E ciò avevano fatto con l’affermazione del principio secondo il quale il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati… deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito, e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proprorre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti.
Il dibattito è proseguito intorno alla parallela problematica della autonoma impugnabilità del c.d. preavviso, non solo per l’oggettiva incertezza in ordine alla qualificazione giuridica dell’atto ma, soprattutto, per la congerie di interpretazioni, spesso contrapposte, che la giurisprudenza ha saputo produrre, non sempre con esiti felici per il contribuente medesimo.
Da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia pure decidendo un ricorso per regolamento di giurisdizione (ed affermando la giurisdizione delle Commissioni Tributarie laddove alla base della procedura di fermo si collochi un credito di natura tributaria), con l’ordinanza n. 10672 dell’11 maggio 2009 hanno affermato il seguente principio di diritto:
il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.