In una causa di lavoro, poiché il termine per la costituzione andava a scadere di domenica, ho ritenuto di potermi costituire in cancelleria per la società resistente il giorno successivo, considerando la operatività della proroga ex art. 155, quarto comma, c.p.c.; il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione. Il Giudice deciderà sulla questione alla prossima udienza, avendo rinviato la causa appunto per meglio valutarla. Ritieni che l’eccezione sia fondata? (quesito di un collega)
Temo che l’eccezione sia fondata. La disposizione di cui all’art. 155, quarto comma, c.p.c. secondo il quale la scadenza del termine in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, non si applica ai termini che si computano “a ritroso” la cui scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo; tali termini hanno lo scopo di assegnare un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, e, pertanto, con la posticipazione della scadenza, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze di difesa della controparte destinataria dell’iniziativa processuale (nel caso sottoposto, il ricorrente). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità risulta costante (Cass. 19041/2003; Cass. 16343/2002; Cass. 7331/2002; Cass. 5187/1977; Cass. 986/1966).