E’ di certo prematuro esprimere valutazioni in ordine alla efficacia delle misure introdotte con la recente mini-riforma del processo civile. Il tempo dirà, in particolare, quali effetti avrà prodotto il nuovo “filtro” per l’accesso al giudizio di cassazione, disciplinato dall’art. 360-bis c.p.c., che ora prevede due casi di “Inammissibilità del ricorso” (così la rubrica dell’articolo):
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
La decisione sulla inammissibilità del ricorso è affidata ad apposita sezione, a comporre la quale sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.
Eliminato l’onere di formulazione del quesito di diritto.