Integra illecito penale l’inosservanza non solamente dell’obbligo dell’istruzione elementare ma anche dell’obbligo relativo all’istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado ovvero sino al quindicesimo anno di età; seppure infatti l’art. 731 cod. pen. si limiti a contemplare direttamente la sola inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare, la sanzione relativa all’obbligo di istruzione secondaria deriva dal combinato disposto degli artt. 731 e dell’art. 8 della Legge n. 1859 del 1962, rimandando la seconda norma, istitutiva del relativo obbligo di frequenza, alla prima per quanto concernente le sanzioni applicabili. E’ quanto ha stabilito la 3^ sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35396 del 21 maggio 2008, depositata il 16 settembre 2008.