La Suprema Corte si pronuncia nuovamente sulla questione della condonabilità delle opere realizzate in zona vincolata e, con la sentenza n. 24647 del 24 marzo – 15 giugno 2009 (Sezione Terza Penale, Presidente Pierluigi Onorato e Relatore Amedeo Franco), in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per aver eseguito un intervento edilizio in area paesaggisticamente vincolata, afferma – anche tenuto conto dei recenti interventi della Corte Costituzionale (sent. n. 54 del 2009; ord. n. 150 del 2009) – che la condonabilità è esclusa non soltanto se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa.
In materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26 e 27, convertito con la L. 24 novembre 2003 n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispodenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Sicché sono escluse dal condono tutte le nuove costruzioni realizzate, in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei predetti vincoli (ex plurimis, Sez. III, 10.5.2005, n. 33297, Palazzi, m. 232186; Sez. III, 11.6.2008, n. 37273,Carillo; Sez. III, 26.10.2007, n. 45242, Tirelli).
Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 54 del 2009), i vincoli preclusivi della sanatoria non devono necessariamente comportare l’inedificabilità assoluta.
Con la stessa pronuncia, la Corte di Cassazione ribadisce inoltre l’orientamento secondo cui il condono ambientale introdotto dall’art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue esclusivamente il reato di cui all’art. 181 D.lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza di norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la L. n. 326 del 2003 (cosiddetto condono edilizio), che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse anche il reato per la violazione del vincolo (Sez. III, 7.12.2007, verrillo, m. 234327; Sez. III, 5.4.2006, Turco, m. 234327).