Il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è configurabile nei confronti dell’interdetto che sia stato parte del processo, atteso che, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, il danno in questione è destinato nella specie a rilevare, e ad essere pertanto risarcito, nella sua componente oggettiva, di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi ragionevoli, prescritti dalla Costituzione e dalla CEDU, a causa della conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, Presidente M. Adamo, A. Giusti) con la sentenza n. 10412 del 6 maggio 2009.