Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato, sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché, in occasione del referendum popolare, ai rappresentanti dei promotori del referendum.
Litiga con i colleghi, legittimo il suo trasferimento
Ripresa dai principali organi di informazione, ha suscitato curiosità la pronuncia della Corte di Cassazione (sezione lavoro – sent. n. 22059) che ha ritenuto legittimo il trasferimento di un lavoratore (un operaio di un’azienda di trasporti navali della provincia di Venezia) “giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti con i colleghi di lavoro“.