Con sentenza n. 1826 depositata il 17 gennaio 2014 la sesta sezione della Corte di Cassazione (Presidente L. Lanza, Relatore G. Fidelbo) ha affermato che l’astensione del difensore dalle udienze non può essere ricondotta all’interno dell’istituto del legittimo impedimento, giacché costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il quale, se posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche delle udienze camerali nel giudizio di appello a seguito di abbreviato.
Astensione avvocati e camera di consiglio
Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate siano sentiti solo se compaiono. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (seconda sezione penale, Pres. Esposito, Relatore Casucci), con la sentenza 16 aprile – 17 maggio 2010 n. 18613.