Il ricorso cautelare contro il trasferimento o altri atti del datore di lavoro (compreso il licenziamento) è idoneo a impedire, se proposto nel prescritto termine di 180 giorni, la decadenza prevista dall’articolo 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, al pari del ricorso ordinario e della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 212 depositata oggi (relatore il giudice Giovanni Amoroso), accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione lavoro del Tribunale di Catania.
Impugnazione di licenziamento: tempestiva se spedita entro i 60 giorni
L’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato.
In base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti.
Il principio di diritto è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 14 aprile 2010 n. 8830.
Licenziamento per superamento del periodo di comporto, impugnazione nel termine ordinario
L’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni ma a quello ordinario di prescrizione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza 28 gennaio 2010 n. 1861, secondo la quale si tratta di un’ipotesi particolare di recesso alla quale non può essere applicata la disciplina contenuta nella legge n. 604 del 1966 che vale solo per i casi contemplati dalla normativa stessa. Con la conseguenza che in tutte le ipotesi di recesso non previste espressamente da quella legge torna in vigore la disciplina generale contenuta nel codice civile.
Licenziamenti plurimi individuali e diritto di precedenza
Con la sentenza 27 maggio 2009, n. 3214, la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro, in linea con l’orientamento della Suprema Corte che definisce “ormai consolidato“, afferma che il diritto (soggettivo) alla riassunzione spetta al lavoratore licenziato non solo nel caso di licenziamento collettivo ma altresì nelle ipotesi di licenziamenti plurimi individuali.
La Corte di Cassazione, aggiunge il collegio napoletano, nel richiamare di recente il consolidarsi in sede di legittimità dell’orientamento che ammette la configurabilità di un diritto soggettivo alla precedenza nella assunzione in presenza dei presupposti dalla stessa norma previsti, ha ribadito che tale diritto si estingue con lo spirare del termine di un anno (ora, sei mesi, per effetto della modifica introdotta dal D.lgs. 297/2002) dalla cessazione del rapporto ed è invece tutelato laddove il datore decida di procedere alle nuove assunzioni entro il predetto termine, dovendosi attribuire rilievo alla decisione organizzativa datoriale, esternata di norma con la richiesta di avviamento (Cass. 14293/2002 in motivazione). In tale occasione – prosegue la Corte di Appello di Napoli – il Supremo Collegio ha aggiunto ancora che il diritto in esame, pur non essendo configurabile esclusivamente in presenza di decisioni di assumere a tempo pieno e indeterminato, postula l’ulteriore condizione che si tratti di assunzioni decise nella “stessa qualifica”, quando cioè vi sia una sostanziale coincidenza tra la professionalità di cui l’azienda abbisogna e quella posseduta dai lavoratori con diritto di precedenza, senza che occorra altresì l’identità dei livelli di inquadramento formale. Peraltro, alcune forme di lavoro c.d. flessibile non potrebbero essere impiegate per offrire lavoro agli aventi diritto (come nel caso dei contratti di formazione e lavoro ovvero dei contratti di lavoro interinale, che presuppongono l’intercorrenza del rapporto con un diverso soggetto). Poiché, peraltro, il diritto di precedenza non è tutelabile ex art. 2932 c.c. alla sua violazione non può che scaturire il diritto al risarcimento del danno (Cass. 4008/1997). Una volta che il lavoratore creditore abbia dimostrato l’esistenza dei presupposti per la tutela, competerà al datore di lavoro la prova della assoluta inevitabilità della scelta ovvero della impossibilità di procedere alla stipula dei contratti con gli ex dipendenti nel riparto dell’onere probatorio posto dall’art. 1218 c.c.
Nella specie, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del primo giudice che aveva ritenuto non fornita dal lavoratore la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, nulla avendo sul punto dedotto nel ricorso introduttivo e neppure allegato che siano state effettuate assunzioni, nella stagione successiva, nella stessa qualifica di appartenenza.
Litiga con i colleghi, legittimo il suo trasferimento
Ripresa dai principali organi di informazione, ha suscitato curiosità la pronuncia della Corte di Cassazione (sezione lavoro – sent. n. 22059) che ha ritenuto legittimo il trasferimento di un lavoratore (un operaio di un’azienda di trasporti navali della provincia di Venezia) “giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti con i colleghi di lavoro“.
Impugnativa licenziamento, rileva la spedizione
L’impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all’ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 4 settembre 2008, n. 22287.