Il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda accerti che l’istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica (desumibile – salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie – dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione), sicché, solo ricorrendo tale condizione, potrà procedere alla relativa quantificazione avvalendosi di tutti i parametri indicati, dall’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della L. n. 74 del 1987 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).
Bamboccioni, nessun mantenimento
Il tema dei figli bamboccioni è giunto spesso all’attenzione della Suprema Corte, la quale, in diverse recenti occasioni ed in maniera sempre più stringente, ha delineato i limiti entro i quali i doveri di mantenimento dei genitori trovino riconoscimento, escludendo dunque che la tutela per i figli maggiorenni debba persistere incondizionatamente e a tempo indeterminato.
La Prima Sezione della Corte di Cassazione (Sentenza n. 18076 del 20/08/2014, Presidente M.G. Luccioli – Relatore A.P. Lamorgese) ha affermato, con riguardo ai limiti relativi all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, che non è tutelabile il figlio ultraquarantenne disoccupato il quale, pur vivendo in un contesto di crisi economica e sociale, rifiuti ingiustificatamente di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e chieda il mantenimento da parte dei genitori. [Leggi di più…]