La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità della nuova disciplina sulla prescrizione introdotta dalla legge di stabilità 2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in tema di danno da omesso recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi, con la sentenza 1850 del 8 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari – Estensore R. Mancino) ha affermato il principio secondo cui, la norma introdotta dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della norma interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell’inadempimento contrattuale.