Era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione, sulla quale si erano registrati indirizzi contrastanti, “se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero“.