Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la realizzazione di un’opera pubblica su di un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile (Presidente F. Felicetti, Relatore A. Giusti) con la sentenza n. 705 depositata il 14 gennaio 2013.