Con ordinanza n. 110 depositata il 9 aprile 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, mentre ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal medesimo Giudice rimettente.
Locazione uso commerciale, quale durata?
Ho stipulato nel marzo 2003 un contratto di locazione uso commerciale. Il proprietario pretende ora che io lasci l’immobile alla scadenza dei primi sei anni, basandosi su una clausola contrattuale (che, effettivamente, è stata inserita) che esclude il rinnovo per altri sei anni. Ma qual è la durata effettiva del contratto? C.F. (quesito orale)
A norma dell’art. 28 L. n. 392/1978, applicabile anche al caso in esame, alla prima scadenza il contratto di locazione si rinnova tacitamente per ulteriori sei anni, salvo disdetta da inviarsi almeno dodici mesi prima della scadenza stessa e con specifica indicazione di uno dei motivi di diniego di rinnovo previsti dall’art. 29 stessa Legge. Ogni clausola difforme dal modello legale deve considerarsi nulla ed improduttiva di effetti giuridici.
Autovelox, obbligo di informare gli automobilisti
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui all’art. 4, D.L. n. 121 del 2002 che prevede che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ambito dei servizi organizzativi interni della p.a. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche. Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009 (Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D’Ascola).
Sentenze ecclesiastiche di nullità e limiti alla delibazione
Come è noto, le sentenze ecclesiastiche di nullità non spiegano direttamente effetti nell’ordinamento italiano, dovendo prima superare il giudizio di delibazione ad opera della Corte di Appello territorialmente competente.
Decidendo un ricorso rimesso alle S.U., per la particolare importanza della questione di massima e al fine di evitare preventivamente contrasti, la Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza n. 19809 del 18 luglio 2008 (Presidente V. Carbone, Relatore F. Forte), ha affermato il seguente principio di diritto:
Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne la efficacia nell’ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti sull’iter formativo del volere anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne ed oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione di volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. L’errore, se indotto da dolo, che rileva nell’ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell’altro nubendo.
Nella specie, è stata ritenuta in contrasto assoluto con l’ordine pubblico la rilevanza data, nella formazione della volontà dei nubendi, all’errore soggettivo consistito nella ignoranza di uno dei nubendi in ordine all’infedeltà dell’altro prima del matrimonio.