Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell’interessato in sede amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell’ordinanza ingiunzione.
Inoltre, la Corte, nell’ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità dell’ordinanza ingiunzione.
La sentenza è la n. 1786 del 28 gennaio 2010 (Presidente V. Carbone, Relatore U. Goldoni).