Con ordinanza interlocutoria n. 2476 del 21 febbraio 2012, la 2^ sezione civile della Corte di Cassazione (Presidente O. Schettino, Relatore E. Bucciante), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione – su cui si è ravvisato un contrasto fra le sezioni semplici, ove la domanda sia stata proposta in via monitoria – se il ricorso proposto dall’avvocato per la liquidazione del suo onorario debba essere deciso dal tribunale in composizione collegiale, come dispone la lettera dell’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e discende dalla natura camerale del procedimento, oppure dal giudice monocratico, atteso che la controversia non rientra fra i giudizi con riserva di collegialità, di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ.
Distrazione delle spese, sufficiente la dichiarazione del difensore
Per disporre la distrazione delle spese di giudizio è sufficiente che il procuratore della parte vittoriosa dichiari di avere anticipato le spese di di non aver riscosso gli onorari, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 21070/09 del 7 luglio – 1° ottobre 2009, la quale ha altresì ribadito, citando un precedente della stessa Corte (Cass., 25 febbraio 2002, n. 2736) che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese del difensore non è un errore materiale della sentenza emendabile con un provvedimento di rettificazione, ma un vizio della pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 93 c.p.c., suscettibile d’impugnazione avanti al giudice di grado superiore.