In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile, nonché quello cognitivo e quello di ottemperanza davanti al giudice amministrativo devono considerarsi tra loro autonomi.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 27365 del 24 dicembre 2009), risolvendo il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici. Conseguentemente, la durata dei due processi non può sommarsi per rilevarne una durata complessiva, anche ai fini del rispetto del termine di proponibilità dell’azione ai sensi dell’art. 4 della L. n. 89 del 2001.