Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato la legittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione tra loro con le Poste Italiane s.p.a. nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile ratione temporis; dovendosi ritenere la normativa interna (in ispecie, quella di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, integrata dall’art. 1, commi 40 e 43, della legge n. 247 del 2007) conforme ai principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva n. 1999/70/CE). [Leggi di più…]
Utilizzo fraudolento Postepay, nuova condanna delle Poste
Ancora una pronuncia in tema di uso fraudolento della carta prepagata emessa da Poste Italiane, riconducibile ad una probabile ipotesi di phishing, essendo la transazione stata eseguita on line da ignoti carpendo i dati della carta stessa e le credenziali di autenticazione del legittimo ignaro titolare, secondo la prospettazione attorea.
Con sentenza n. 990/15 del 9 marzo – 2 aprile 2015, il Giudice di Pace di Ischia, dott. Dario Bellecca, in accoglimento della domanda proposta da un titolare Postepay, ha condannato l’istituto emittente al pagamento della somma oggetto della transazione illecita, ritenendo incombesse su quest’ultimo l’obbligo di garantire l’assoluta sicurezza del sistema e, dunque, di provare che l’inadempimento è derivato da cause a lui non imputabili.
Addebiti su postepay non autorizzati, il Giudice condanna Poste Italiane
Con la diffusione delle transazioni on line e del correlato uso delle carte di debito o di credito per effettuare i pagamenti si sono moltiplicati i casi di addebiti non autorizzati o fraudolenti, riconducibili a tecniche sempre più sofisticate messe in atto dai moderni truffatori del web.
Nel caso in esame, il titolare di una comune postepay (carta prepagata commercializzata da Poste Italiane S.p.A.) si era trovato addebitato il considerevole importo di 1.800 Euro per presunte operazioni (da lui mai eseguite) sul sito della Snai – Porcari (noto portale di scommesse on line).
Il Giudice di Pace di Ischia, dott. Salvatore Carro, con sentenza n. 1351 del 18 maggio 2014, depositata in cancelleria il 2 luglio 2014, decidendo sulla domanda di restituzione degli importi addebitati, ha ritenuto che incombesse alla convenuta l’onere di provare la “legittimità” delle transazioni annotate in conto e le loro concrete modalità di esecuzione, mentre, in difetto di tale prova, l’assunzione di responsabilità per l’uso della carta da parte di terzi, posta a carico del titolare in forza del contratto sottoscritto, non potesse estendersi al tipo di addebiti in contestazione.
Pertanto, in accoglimento della domanda, ha condannato Poste Italiane S.p.A. a restituire le suddette somme. [Leggi di più…]
Sottratta per errore la corrispondenza all’omonimo del fallito, le poste condannate a risarcire il danno
Da mesi il postino non consegnava la corrispondenza al signor G.G. di Ischia, ignaro questi del fatto che nome e cognome gli stessero giocando un brutto tiro. Per disposizione del Tribunale, infatti, tutta la corrispondenza diretta ad un imprenditore fallito, suo omonimo parente, veniva trasmessa al curatore del fallimento, come previsto dalla normativa all’epoca vigente. Senza andare troppo per il sottile, l’ufficio postale addetto al recapito, pensando solo di osservare quella severa disposizione, aveva preso a dirottare anche la corrispondenza del nostro G.G., del tutto estraneo alle vicende fallimentari, perseverando nella condotta anche dopo le rimostranze del diretto interessato. Intanto, però, si era diffusa nel paese la voce che fallito fosse proprio quest’ultimo, cui non restava che far valere le proprie ragioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria.
Con sentenza n. 198/08 del 23 maggio 2008, il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, in persona del Giudice Unico dott. Corrado D’Ambrosio, ha dichiarato “la responsabilità delle Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e del Responsabile dell’Ufficio Postale (…), nella illecita sottrazione e/o apertura della corrispondenza indirizzata all’attore…, ed ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall’attore, in conseguenza della condotta illecita di cui sopra e della diffusione di false notizie sul fallimento dell’istante medesimo, mediante pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dal giorno della domanda fino all’effettivo soddisfo”, nonché al pagamento delle spese processuali.