In tema di ripetizione di somme indebitamente pagate (interessi ed altro), la prima sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla questione relativa alle modalità con le quali deve essere formulata, per essere ammissibile, l’eccezione di prescrizione da parte della banca.
[Leggi di più…]Prescrizione e sentenza Taricco, seconda pronuncia della Corte di Giustizia
L’obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea dev’essere conciliato con il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene. Pertanto, i giudici italiani, in procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA, non sono tenuti a disapplicare le norme nazionali sulla prescrizione (sulla base della sentenza Taricco) se ciò contrasta con il suddetto principio. [Leggi di più…]
La demolizione disposta dal giudice penale non è soggetta a prescrizione
La Corte di Cassazione viene chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla natura dell’ordine di demolizione impartito dal Giudice penale e sulla correlata questione della assoggettabilità dello stesso a prescrizione. Pronunciandosi sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli e in accoglimento dello stesso, ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice Monocratico presso lo stesso Tribunale aveva revocato tale ordine (sul rilievo che l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato nel capo d’imputazione aveva fatto venir meno tutti gli effetti riconducibili alla condanna, ivi compresa l’ingiunzione di demolizione), richiamando precedenti in materia della stessa Sezione e ribadendo, tra l’altro, la piena compatibilità dell’ordine così impartito con le norme CEDU.
Medici specializzandi, irretroattiva la nuova disciplina della prescrizione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità della nuova disciplina sulla prescrizione introdotta dalla legge di stabilità 2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in tema di danno da omesso recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi, con la sentenza 1850 del 8 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari – Estensore R. Mancino) ha affermato il principio secondo cui, la norma introdotta dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della norma interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell’inadempimento contrattuale.
Equa riparazione, natura indennitaria: la prescrizione è decennale
Il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione, ad una equa riparazione, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 4524 del 24 febbraio 2010. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte – su legge nella pronuncia – il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha carattere indennitario e non risarcitorio, non richiedendo l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civi., e non presupponendo la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente. Esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diiritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento “ex se” lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, configurandosi l’obbligazione, avente ad oggetto l’equa riparazione, non già come obbligazione “ex delicto”, ma come obbligazione “ex lege”, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico.
Licenziamento per superamento del periodo di comporto, impugnazione nel termine ordinario
L’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni ma a quello ordinario di prescrizione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza 28 gennaio 2010 n. 1861, secondo la quale si tratta di un’ipotesi particolare di recesso alla quale non può essere applicata la disciplina contenuta nella legge n. 604 del 1966 che vale solo per i casi contemplati dalla normativa stessa. Con la conseguenza che in tutte le ipotesi di recesso non previste espressamente da quella legge torna in vigore la disciplina generale contenuta nel codice civile.
Responsabilità da reato e prescrizione del diritto al risarcimento
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – alle quali, per evitare il formarsi di un contrasto con la precedente decisione a sezioni unite (sentenza n. 5121 del 2002), è stata rimessa la questione della durata del termine di prescrizione del risarcimento nell’ipotesi di reato procedibile a querela, non presentata – hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto“.