Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza e già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici – con la sentenza 19 gennaio 2024 n. 2075 hanno affermato il seguente principio:
«In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso».
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