La Terza Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 7680 del 17/02/2017, Rel. Luca Ramacci) ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 8, comma 3, l. 4 aprile 1956, n. 212, nella nozione di affissione deve ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l’utilizzazione di stampati autoadesivi di una lista elettorale, stante il carattere esemplificativo del riferimento al materiale oggetto di affissione contenuto nella norma.