Il consumatore che, lamentando di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole (nella specie segno descrittivo “LIGHT” sul pacchetto di sigarette), agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, la quale si concreta nella prevedibilità che dalla diffusione di quel messaggio sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Petti, Relatore A. Segreto), con la sentenza n. 26516 del 17 dicembre 2009.