Danni da fatto illecito costituente reato: minacce semplici, lesioni non gravi. La persona offesa sporge formale querela ma i tempi lunghi della giustizia penale, quella minore, finiscono per scoraggiarla. Già, perché esiste per la giustizia penale una serie cadetta, che si barcamena tra le disfunzioni della macchina giudiziaria e, infine, affonda nell’oblio. Sta di fatto che la nostra P.O. decide di divenire attrice, confidando (forse, sperando) nei tempi migliori della giustizia civile: quella del Giudice di Pace, la scommessa dell’ultimo legislatore. [Leggi di più…]
Querela o citazione?
Non è infrequente osservare nella pratica un uso inappropriato o distorto di termini o concetti giuridici. Non sorprende che ad inciampare nel rischio di disinvolte definizioni di istituti del diritto civile o penale sia l’uomo della strada o una qualunque persona, pur discretamente istruita ma a digiuno di specifiche competenze o cognizioni legali. Desta invece qualche perplessità il fatto che a tanta approssimazione non sfuggano le firme più celebri del nostro giornalismo, come pure gli esponenti più autorevoli della politica. Agli uni e agli altri occorrerà prima o poi illustrare le differenze, per esempio, tra una querela e un atto di citazione. Così, per la precisione.
Remissione di querela, per accettazione sufficiente verificare mancanza di rifiuto
Per l’efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa.
In definitiva, ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 28571 del 18 marzo 2009 – depositata il 13 luglio 2009 (Sezione Quarta Penale, Presidente G. Zecca, Relatore V. Romis), ciò che il giudice deve ricercare non è la esistenza o meno di una manifestazione di volontà dell’imputato – espressa o tacita che sia – sulla accettazione ma, più semplicemente, la mancanza di un rifiuto, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti, di tale accettazione. Ne consegue – ha proseguito la Corte di Cassazione – che, in mancanza di altri elementi di segno positivo, anche in presenza di un imputato non comparso può essere apprezzata tale mancanza. Nella assenza (o nella contumacia) dell’imputato, infatti, non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.
Responsabilità da reato e prescrizione del diritto al risarcimento
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – alle quali, per evitare il formarsi di un contrasto con la precedente decisione a sezioni unite (sentenza n. 5121 del 2002), è stata rimessa la questione della durata del termine di prescrizione del risarcimento nell’ipotesi di reato procedibile a querela, non presentata – hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto“.