Ho partecipato con la mia ditta ad una gara pubblica per l’affidamento di lavori edili. Sono stato escluso per non aver prodotto, in uno alla polizza fideiussoria, la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente l’espressa indicazione del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. Preciso che tale dichiarazione era effettivamente richiesta nel disciplinare di gara. Ritiene che l’esclusione sia legittima? [Leggi di più…]
Imputato assolto, non sempre il risarcimento è precluso
La persona che avevo querelato è stata condannata in primo grado dal Tribunale a sei mesi di reclusione e a risarcirmi i danni. Ha fatto appello e ora è stato incredibilmente (almeno per me) assolto perché il fatto non sussiste. Significa che ho perso ogni possibilità di ottenere il mio risarcimento?
Nella formulazione del quesito è stato omesso un dettaglio solo in apparenza secondario: se cioè l’assoluzione sia stata pronunciata ai sensi del 1° ovvero del 2° comma dell’art. 530 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui: “ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 c.p.p. (nell’ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2” (cfr., Cass. civ. sez. 6, sent. 13 novembre 2013, n. 25538, Cass. civ., sez. lav., 11.2.2011, n. 3376, Cass. 9-3-2010 n. 5676, Cass. 30-10-2007 n. 22883).
Di recente, tale principio è stato ribadito dal Supremo Collegio (sez. lav., sent. 29 gennaio 2014, n. 1925), in fattispecie in cui l’imputato era stato assolto proprio con la formula “perché il fatto non sussiste“, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p.
Dunque, per rispondere al quesito posto, l’assoluzione non è in teoria di ostacolo alla riproposizione, in sede civile, dell’azione di risarcimento danni, ma solo se la formula adoperata dalla Corte di Appello è quella del 2° comma dell’art. 530 c.p.p. In tal caso, il Giudice civile potrà, infatti, procedere in modo autonomo alla rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, pur dovendo comunque tener conto dell’esito dell’attività istruttoria espletata nel corso del processo penale.
E’ superfluo aggiungere che solo un’esame approfondito dell’intera vicenda (oltre che della motivazione della sentenza assolutoria) consentirebbe una risposta esaustiva e, soprattutto, coerente con la verità processuale del caso concreto.
Aspettando la sentenza…
Dopo anni di udienze, finalmente, la mia causa sembrava avvicinarsi alla fine. Il 20 febbraio dello scorso anno c’è stata l’udienza di conclusione e, per come mi è stato spiegato, già prima dell’estate il Giudice avrebbe dovuto depositare la sentenza. E’ passato più di un anno ormai e ancora niente. E’ normale tutto questo ritardo? Non ci sono dei termini che il Giudice deve rispettare? N.R. (via e-mail)
Purtroppo i termini previsti dal codice di procedura civile non sono “perentori”. Rispettando gli stessi, in effetti, il Giudice avrebbe dovuto depositare la sentenza nei tempi che Le sono stati indicati. Ma nessuna conseguenza il codice ha previsto in ipotesi di inosservanza. E così, il caso che mi sottopone non è affatto isolato. Conseguenze ci sarebbero, ma sul solo piano disciplinare, per il Magistrato che effettui con ritardo il deposito. Ho usato non a caso il condizionale, giacché la sussistenza di un illecito può essere esclusa – secondo l’orientamento costante della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – laddovi risulti provato che il ritardo – anche sistematico – nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non sia sintomatico di negligenza e mancanza di operosità, ma sia determinato da oggettive condizioni dello svolgimento del servizio (dunque, il singolo ritardo va valutato in relazione alla mole complessiva del lavoro espletato).
Scadenza in giorno festivo e termini a ritroso
In una causa di lavoro, poiché il termine per la costituzione andava a scadere di domenica, ho ritenuto di potermi costituire in cancelleria per la società resistente il giorno successivo, considerando la operatività della proroga ex art. 155, quarto comma, c.p.c.; il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione. Il Giudice deciderà sulla questione alla prossima udienza, avendo rinviato la causa appunto per meglio valutarla. Ritieni che l’eccezione sia fondata? (quesito di un collega)
Temo che l’eccezione sia fondata. La disposizione di cui all’art. 155, quarto comma, c.p.c. secondo il quale la scadenza del termine in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, non si applica ai termini che si computano “a ritroso” la cui scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo; tali termini hanno lo scopo di assegnare un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, e, pertanto, con la posticipazione della scadenza, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze di difesa della controparte destinataria dell’iniziativa processuale (nel caso sottoposto, il ricorrente). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità risulta costante (Cass. 19041/2003; Cass. 16343/2002; Cass. 7331/2002; Cass. 5187/1977; Cass. 986/1966).
Elezioni e permessi
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato, sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché, in occasione del referendum popolare, ai rappresentanti dei promotori del referendum.
Demolizione tardiva, richiesta una congrua motivazione
A distanza di oltre 15 anni dal sopralluogo dei tecnici comunali, mi è stata notificata dal Comune un’ordinanza di demolizione di un piccolo manufatto che avevo costruito per ampliare la mia abitazione. Mi chiedo se non vi siano dei tempi da rispettare e se il Comune possa ricordarsi di abusi (ammesso che il mio possa essere definito tale) commessi così a distanza di tempo. Non vanno in prescrizione? (M.C. via e-mail)
No, non vanno in “prescrizione”. Per giurisprudenza consolidata, però, l’adozione di un provvedimento repressivo in materia edilizia, che giunga a distanza di tempo ragguardevole dalla commissione del presunto abuso, richiede una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l’esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 883). Il primcipio è stato affermato di recente anche dal T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV – 05/05/2009, n. 2357.
E’ bene aggiungere che, in ogni caso, per ottenere l’annullamento dell’atto illegittimo, sarà necessario ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalla legge.
Lo sputo è reato?
La vicina di casa, dopo avermi aggredito verbalmente dicendomene di tutti i colori, si è avvicinata e mi ha sputato in faccia. Posso querelarla?
Ricorrono, nel caso riferito, gli estremi del reato di ingiuria. Come ha ritenuto la stessa Cassazione, l’ingiuria, secondo le espressioni letterali usate dall’art. 594 c. p. – è costituita dall’offesa all’onore, inteso con riferimento alle qualità morali della persona, od al decoro, cioè al complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale; lo sputo incide indubbiamente sul decoro, costituendo una manifestazione di disprezzo verso l’individuo nei cui confronti è diretto, né ha rilevanza che lo sputo sia rivolto direttamente alla persona, in modo tale da colpirla materialmente, o, eventualmente, a terra, ma con specifico riferimento ad un determinato soggetto.
Abuso edilizio, quale prescrizione?
Nel dicembre del 2007 hanno messo i sigilli ad un manufatto di mia proprietà che stavo ristrutturando. L’immobile si trova in una zona vincolata (isola d’Ischia) e mi è stato detto che avrei dovuto richiedere l’autorizzazione paesaggistica prima di eseguire l’intervento. Vorrei cortesemente sapere in quanto tempo il reato va in prescrizione. E.M. (e-mail) [Leggi di più…]
Locazione uso commerciale, quale durata?
Ho stipulato nel marzo 2003 un contratto di locazione uso commerciale. Il proprietario pretende ora che io lasci l’immobile alla scadenza dei primi sei anni, basandosi su una clausola contrattuale (che, effettivamente, è stata inserita) che esclude il rinnovo per altri sei anni. Ma qual è la durata effettiva del contratto? C.F. (quesito orale)
A norma dell’art. 28 L. n. 392/1978, applicabile anche al caso in esame, alla prima scadenza il contratto di locazione si rinnova tacitamente per ulteriori sei anni, salvo disdetta da inviarsi almeno dodici mesi prima della scadenza stessa e con specifica indicazione di uno dei motivi di diniego di rinnovo previsti dall’art. 29 stessa Legge. Ogni clausola difforme dal modello legale deve considerarsi nulla ed improduttiva di effetti giuridici.