Con sentenza n. 1826 depositata il 17 gennaio 2014 la sesta sezione della Corte di Cassazione (Presidente L. Lanza, Relatore G. Fidelbo) ha affermato che l’astensione del difensore dalle udienze non può essere ricondotta all’interno dell’istituto del legittimo impedimento, giacché costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il quale, se posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche delle udienze camerali nel giudizio di appello a seguito di abbreviato.
Impedimento del difensore e sospensione della prescrizione
Con sentenza n. 44609 del 14 ottobre 2008, depositata il 1° dicembre 2008, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rilevato che la richiesta del difensore di rinvio dell’udienza per un contemporaneo diverso impegno professionale non costituisce espressione di una impossibilità assoluta a partecipare all’udienza, ma una scelta del difensore, per quanto legittima. Ne consegue che, in tale ipotesi, il corso della prescrizione resta sospeso per tutto il periodo del differimento, non applicandosi il limite massimo di sessanta giorni di cui all’art. 159 c.p.