Con ordinanza del 18 febbraio 2021, n. 4401, confermando i propri precedenti sulla questione sottoposta al suo esame, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Suprema Corte può essere redatta, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della L. n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore (Sez. 6 – 3, n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 – 01; conf. Sez. 1 -, n. 6907 del 11/03/2020, Rv. 657478); per contro, una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione, il precedente difensore non può più ritenersi “munito di procura”, e non può di conseguenza attestare la conformità all’originale del provvedimento impugnato.
Giustizia del copia incolla, la parola alle Sezioni Unite
Sull’abuso del copia e incolla nella redazione delle sentenze si è detto e scritto molto (qualche considerazione si può leggere anche su questo blog). Una recente ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (ordinanza interlocutoria 27 gennaio 2014, n. 1531, Presidente M. Adamo, Estensore E. Cirillo) affronta funditus l’argomento e, considerata la duplice chiave di lettura con possibili contrastanti soluzioni, rimette al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se debba considerarsi nulla, o meno, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale la cui motivazione costituisce integrale trascrizione delle controdeduzioni depositate dall’Agenzia delle Entrate, senza che siano adeguatamente esplicitate le ragioni dell’adesione alla relativa tesi. Come sottolineato nelle conclusioni della ordinanza, la soluzione della questione potrà avere ricadute anche al di fuori del processo tributario, nei processi civili e penali (nonché nei giudizi disciplinari su comportamenti similari).
Aggiornamento: con la sentenza 21 ottobre 2014 – 16 gennaio 2015, n. 642, le Sezioni Uniti civili della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto:
Nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.