La Corte di Appello di Reggio Calabria dubita della legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), articolo aggiunto dall’art. 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.
I giudici rimettenti muovono dal presupposto interpretativo secondo cui il limite del valore del diritto accertato dal giudice, previsto dall’impugnato comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, comporta l’impossibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi − attore o convenuto − sia risultato, nello stesso, soccombente.
Secondo la Corte costituzionale (ordinanza 9 maggio 2014, n. 124) tale interpretazione è erronea perché la disposizione censurata, nella parte in cui dispone che la misura dell’indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione «non può in ogni caso essere superiore […] al valore del diritto accertato dal giudice», deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui questi accerti l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio e non anche, come invece ritenuto dai giudici a quibus, al caso dell’accertamento dell’inesistenza di tale diritto e, quindi, della soccombenza (dell’attore) e non comporta l’impossibilità di liquidare un indennizzo in favore della parte risultata soccombente nel processo presupposto. [Leggi di più…]